Roma , 25.09.19
La Corte Costituzionale con un comunicato stampa informa di essersi pronunciata ,in camera di consiglio, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise di Milano in riferimento all’art. 580 c.p. “ punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita”.
“La Corte ha ritenuto non punibile ex art.580 c.p. , a determinate condizioni , chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio ,autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno ,affetto da una patologia irreversibile , fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili , seppur pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
I giudici costituzionali hanno subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato , cure palleative e sedazione profonda continua ( att. 1 e 2 L.219 /17) e alla verifica delle condizioni richieste , alle modalità di esecuzione da parte della struttura pubblica del SNN, sentito il parere del comitato etico territoriale competente .
La Corte ha voluto precisare che , rispetto alle condotte già poste in essere , è rimesso al compito del giudice effettuare una valutazione della sussistenza delle condizioni equivalenti a quelle indicate “.
Restano esclusi da tale riconosciuta non punibilità i casi in cui la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli non si può ritenere piena.
Volendo ricostruire il caso , ci sembra doveroso richiamare la vicenda di Marco Cappato e del Dj Fabo.
Il Cappato , è imputato innanzi alla Corte d’assise di Milano in un procedimento penale per il reato di cui all’art.580 c.p. , per avere aiutato il Dj Fabo a morire in Svizzera .
Il giovane Fabo , a seguito di un grave incidente stradale , era rimasto tetraplegico e cieco , non autonomo nella respirazione e alimentazione ,affetto d a spasmi e contrazioni, era continuamente lenito farmacologicamente.
Purtuttavia, aveva conservato intatte le sue facoltà intellettive e capacità decisionali .
Infatti, si era deciso a darsi la morte mediante suicidio assistito in Svizzera.
Cappato dell’ Associazione Coscioni , gli aveva prospettato la possibilità ,ammessa dalla legge italiana succitata , di interrompere l’alimentazione e la ventilazione cui era legato , mediante l’ausilio della sedazione profonda continua.
Ma il Fabo aveva continuato a persistere nella sua volontà, venendo cosi dalla fidanzata e dal Cappato accompagnato in Svizzera a morie .Egli morì il 27.2.17.
In pendenza di processso , la corte meneghina investe la Corte Costituzionale dell’arduo compito di pronunciarsi , stante il presunto contrasto tra l’art. de quo e gli artt. 3 – 13 co.1 -25 co.2 -27- 117 Cost. e 2 e 8 Cedu ( diritto alla vita e rispetto della vita privata e familiare ).
Per la verità sul punto già nel 2018 la Corte si era pronunciata ,ritenendo per le persone ,affette da patologia irreversibile ,fonte di immani sofferenze , con ancora piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli , essere il suicidio l’unica valida via di uscita.( ordinanza n.207/18).
La legge che, ogni volta viene richiamata come norma cardine, è la l.219 /17 , per la quale la persona malata viene ritenuta nel diritto di rifiutare i trattamenti salvavita . Essa impone al medico curante di rispettare la volontà del paziente ,seppur entro il limite rappresentato dal divieto di non mettere a disposizione del soggetto trattamenti diretti a darsi la morte.
Ancora una volte appare sempre più stringente l’esigenza che il nostro parlamento legiferi sull’argomento onde evitare abusi del diritto alla vita e all’autodeterminazione libera e consapevole.